Art. 5

Personale

In vigore dal 1 dic 1996
1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A può optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto. 3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509#art-5

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