Art. 4
Albo
In vigore dal 7 set 1994
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all', comma 1.
2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall', i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509#art-4