Art. 4

Albo

In vigore dal 7 set 1994
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell'albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all', comma 1. 2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall', i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all'allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l'iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509#art-4

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Albo (Art. 4 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.) — Testo vigente | Portale Normativo