Art. 6
Personale dell'INPDAP
In vigore dal 16 ago 1994
1. Il personale in servizio alla data del 18 febbraio 1993 presso gli enti soppressi di cui al comma 2 dell' è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza, fino alla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica.
2. Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché quello dei ruoli della ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la ragioneria centrale istituita con l' della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasferito all'INPDAP. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza e il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore.
3. All'inquadramento del personale trasferito all'INPDAP si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione deliberate dall'organo di amministrazione ed approvate dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro, entro novanta giorni dalla data di approvazione della dotazione organica.
All'eventuale personale in eccedenza si applicano le norme in materia di mobilità.
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto per il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 1994, all'INPDAP, fermo restando per il personale in servizio alla stessa data il diritto di optare, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il mantenimento del trattamento in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al comma 2 può optare per l'iscrizione, ai fini del trattamento pensionistico, all'lNPDAP, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
5. Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto all'intero importo versato.
6. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'lNPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.
7. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data. Resta salva la possibilità di definire apposite convenzioni con l'Avvocatura generale dello Stato per la disciplina della materia legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;479#art-6