Art. 2
Istituzione dell'IPSEMA
In vigore dal 16 ago 1994
1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.
2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.
3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonché, fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'.
4. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;479#art-2