Art. 4
Servizio antincendio
In vigore dal 15 giu 1994
1. Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta è autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La regione procederà all'emanazione della legislazione di cui all'art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994.
3. Si applica l'art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320#art-4