Art. 2

Invalidi civili

In vigore dal 15 giu 1994
1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennità sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320#art-2

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