Art. 15
Trasferimenti agli enti locali
In vigore dal 15 giu 1994
1. Dopo il comma 2 dell' del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando il disposto dell', comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".
2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320#art-15