Art. 10
Pubblicazione ed esecutività degli atti
In vigore dal 6 mag 2015
1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell'atto stesso.
2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320#art-10