Capo III
Art. 676
Norma di abrogazione
In vigore dal 3 giu 1994
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.
VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
RUSSO JERVOLINO
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-676