Art. 676 · Norma di abrogazione
Capo III

Art. 676

206 / 679

Norma di abrogazione

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate. VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione RUSSO JERVOLINO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-676