Capo IV

Art. 578

Composizione della commissione di disciplina provinciale

In vigore dal 5 lug 2024
1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale. 2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico. 5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente. 6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-578

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