Sez. V
Art. 573
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
In vigore dal 5 lug 2024
1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.
3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell' attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-573