Capo III›Sez. I
Art. 452
Proroga eccezionale dell'aspettativa
In vigore dal 3 giu 1994
1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido nè ai fini della carriera nè ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-452