Capo IIISez. I

Art. 450

Congedi straordinari e aspettative

In vigore dal 3 giu 1994
1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall' della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico. 3. Resta salvo quanto previsto dall' in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive. 4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
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