Sez. III
Art. 418
Esclusioni
In vigore dal 3 giu 1994
1. Nei limiti del successivo , sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-418