Sez. III

Art. 417

Graduatorie

In vigore dal 3 giu 1994
1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. 2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-417

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