Capo VI
Art. 41
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
In vigore dal 3 giu 1994
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-41