Capo VI

Art. 38

Decadenza

In vigore dal 3 giu 1994
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-38

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