Capo VI

Art. 30

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

In vigore dal 3 giu 1994
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-30

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