Capo VI
Art. 30
329 / 679Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
In vigore dal 3 giu 1994
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-30