Capo IV
Art. 182
R i p e t e n z a
In vigore dal 3 giu 1994
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-182