Capo IV

Art. 180

Esami di idoneità

In vigore dal 3 giu 1994
1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione. 2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute. 4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-180

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