Titolo II

Art. 111

Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

In vigore dal 3 giu 1994
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-111

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