Titolo II

Art. 109

Istruzione obbligatoria

In vigore dal 3 mar 2004
1. In attuazione dell' della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-109

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