Art. 1
In vigore dal 10 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le modifiche di cui al presente decreto.
2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-30;585#art-1