Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le modifiche di cui al presente decreto. 2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:".
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