Art. 19

In vigore dal 30 dic 1993
1. Nell': a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalità di nomina dei vincitori; g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei."; b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l' della legge 20 maggio 1985, n. 207. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale."; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: " 4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all' della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall', comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti."; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni."; e) è aggiunto dopo il comma 6 il seguente: "6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517."; f) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale."; g) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili."; h) sono aggiunti dopo il comma 8 i seguenti: " 9. L'ufficio di cui all', comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità. 10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517#art-19

In sintesi

Il testo stabilisce che il Governo deve aggiornare con regolamento la disciplina dei concorsi per il personale sanitario, definendo requisiti, prove, commissioni e graduatorie. Fino a tale regolamento, restano temporaneamente in vigore le precedenti normative concorsuali. In prima applicazione, la dirigenza di primo livello viene suddivisa in due fasce economiche (ex nono e decimo livello) con la possibilità di passaggio alla fascia superiore a domanda, per chi ha cinque anni di anzianità e previo giudizio di idoneità su posti vacanti. Il personale dell'undicesimo livello confluisce invece nel secondo livello dirigenziale. Infine, per le selezioni destinate all'ambito dell'infezione da HIV viene previsto un punteggio aggiuntivo per i titoli specifici, con obbligo per i vincitori di permanere nella sede assegnata per almeno cinque anni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'adeguamento delle regole per i concorsi e l'inquadramento dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale, regolando anche la fase transitoria e le selezioni per il settore delle infezioni da HIV.

A chi si applica

Si applica al personale del Servizio sanitario nazionale, ai candidati ai concorsi sanitari e al personale medico e infermieristico operante nel settore delle infezioni da HIV.

Esempio pratico

Un dipendente sanitario inquadrato nella posizione corrispondente al nono livello che abbia maturato cinque anni di anzianità fa domanda per accedere alla fascia economica superiore del primo livello dirigenziale, partecipando all'apposito giudizio di idoneità per coprire un posto vacante.

Adempimenti e conseguenze

I vincitori delle selezioni per le strutture HIV hanno l'obbligo di rimanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con divieto di comando o distacco durante tale periodo.

Cosa è cambiato

Sono stati modificati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 18, introducendo il comma 2-bis: si demanda a un regolamento governativo la nuova disciplina concorsuale del SSN, si regolano la fase transitoria dei concorsi e il nuovo inquadramento dirigenziale (primo e secondo livello) con i relativi passaggi di fascia, e si attribuisce un punteggio aggiuntivo per i titoli legati all'HIV nelle specifiche selezioni imponendo un vincolo di permanenza quinquennale di sede.

Domande frequenti

Cosa accade ai concorsi prima dell'emanazione del nuovo regolamento del Governo?Continuano a essere svolti applicando la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e le altre disposizioni vigenti richiamate dal testo.
A quali condizioni il personale del nono livello può passare alla fascia economica superiore?Deve presentare domanda, possedere almeno cinque anni di anzianità nella posizione, superare un giudizio di idoneità e vi devono essere posti vacanti disponibili in tale fascia.
Quali obblighi hanno i vincitori delle selezioni per le unità di cura dell'HIV?Vengono assegnati obbligatoriamente alle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e devono rimanere nella stessa sede per almeno cinque anni, senza possibilità di comando o distacco.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo