Art. 18
In vigore dal 30 dic 1993
1. Nell':
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale, ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e competenze.";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale.";
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
" 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all', comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.";
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite in 'Igiene, epidemiologia e sanità pubblicà, in 'Organizzazione dei servizi sanitari di basè e in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalierì ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalierì per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517#art-18