Art. 7

In vigore dal 9 dic 1993
1. L'art. 27 è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Norma di richiamo). - 1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite ai tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall', comma 2. 3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-7

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