Art. 10

In vigore dal 13 gen 1994
1. L'art. 30 è sostituito dal seguente: "Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all', comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell' in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1993, N. 546.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-18;470#art-10

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