Capo III

Art. 63

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

In vigore dal 26 gen 1997
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all' con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996,N. 599, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507#art-63

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Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo (Art. 63 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.) — Testo vigente | Portale Normativo