Capo III

Art. 58

Istituzione della tassa

In vigore dal 24 ago 1995
1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507#art-58

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Istituzione della tassa (Art. 58 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.) — Testo vigente | Portale Normativo