Sez. I
Art. 32 ter
Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso
In vigore dal 25 lug 2021
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall', comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-32-ter