Titolo V-BIS
Art. 114 bis.1
Distribuzione della moneta elettronica
In vigore dal 13 gen 2018
1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall', comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-bis-1