Capo II
Art. 13
Albo
In vigore dal 9 gen 2026
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-13