Titolo IICapo I

Art. 10

Attività bancaria

In vigore dal 1 gen 1994
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-10

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