Art. 126 octies

Denominazione valutaria dei pagamenti

In vigore dal 13 gen 2018
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione... comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-126-octies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo