Art. 126 octies
44 / 389Denominazione valutaria dei pagamenti
In vigore dal 13 gen 2018
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione... comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-126-octies