1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell', comma 1. IL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.
1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all', comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.
1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell', comma 1.
1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell', comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. IL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Note all'articolo
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla stipula o dalla ricezione delle informazioni contrattuali obbligatorie. Se tali informazioni non sono state fornite, il termine massimo per recedere è fissato a 12 mesi e 14 giorni, salvo il caso in cui non sia stato affatto informato del diritto di recesso. Per esercitare il recesso occorre inviare una comunicazione scritta al finanziatore su supporto cartaceo o durevole; in caso di recesso, il consumatore deve restituire il capitale ricevuto entro 30 giorni pagando gli interessi maturati e le eventuali spese non ripetibili pagate alla pubblica amministrazione. Il finanziatore non può richiedere ulteriori somme e il recesso si estende automaticamente anche ai servizi accessori collegati al credito.
Perché esiste questa norma
La norma tutela il consumatore consentendogli di ripensare all'impegno finanziario assunto e di sciogliersi dal contratto di credito senza penalità.
A chi si applica
La norma si applica ai consumatori che stipulano un contratto di credito e ai finanziatori che erogano il finanziamento o forniscono servizi accessori collegati.
Esempio pratico
Un cittadino stipula un prestito per acquistare un bene, ma decide di recedere inviando una comunicazione su supporto durevole entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. A seguito del recesso, egli restituisce entro 30 giorni la somma ricevuta con i relativi interessi maturati fino a quel giorno, ottenendo anche la chiusura automatica della polizza accessoria collegata al finanziamento.
Adempimenti e conseguenze
Il consumatore deve inviare tempestivamente la comunicazione di recesso su supporto cartaceo o altro supporto durevole e, in caso di esecuzione del contratto, deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati entro 30 giorni; il finanziatore ha il divieto di pretendere somme ulteriori rispetto a quelle stabilite per legge.
Cosa è cambiato
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (che disciplinano i termini di recesso in caso di mancata ricezione delle informazioni contrattuali e per i contratti collegati) e modificato il comma 1 e il comma 2, lettera a. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha disposto la modifica del comma 1 e del comma 2, lettera a, confermando altresì l'abrogazione del comma 5 e di parte del comma 1.
Domande frequenti
Entro quanti giorni si può recedere dal contratto di credito?Il termine ordinario è di 14 giorni dalla stipula o dalla ricezione delle informazioni di legge, esteso a 12 mesi e 14 giorni se le condizioni contrattuali non sono state fornite (salvo totale mancata informativa sul diritto di recesso) o al maggior termine previsto per il rimborso nei crediti collegati.
Cosa deve pagare il consumatore in caso di recesso?Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione deve restituire il capitale ricevuto, pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione e rimborsare le somme non ripetibili pagate dal finanziatore alla pubblica amministrazione, senza ulteriori costi.
Cosa succede ai contratti o servizi accessori collegati al credito?Il recesso dal credito si estende automaticamente anche ai contratti di servizi accessori forniti dal finanziatore o da un terzo convenzionato, salvo che il terzo non provi l'assenza di accordi col finanziatore.