Capo II

Art. 125 quater

Contratti a tempo indeterminato

In vigore dal 19 set 2010
1. Fermo restando quanto previsto dall', nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. 2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-125-quater

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