Art. 5

Abrogazione

In vigore dal 6 dic 1993
1. Sono abrogate le seguenti norme: , comma 1, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; , , commi 3 e 5, , commi 1 e 2, , commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale SAVONA, Ministro dell'industria del >commercio e dell'artigianato CASSESE, Ministro per la funzione pubblica PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;268#art-5

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