Art. 1

Natura e finalità

In vigore dal 18 ago 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Natura e finalità 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. 2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op- era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attività: a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati; b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori; c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel- ative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; d) assistenza alle imprese; e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali; f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza; g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; h) svolgimento di attività di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;268#art-1

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