Art. 2

In vigore dal 30 giu 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici COSTA, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214#art-2

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Art. 2 Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonche' di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada. — Testo vigente | Portale Normativo