Art. 1
In vigore dal 30 giu 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
.
1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1993";
b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993";
c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-28;214#art-1