Art. 5
Agevolazioni alle attività produttive
In vigore dal 6 apr 1993
La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all', comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì agli adempimenti di cui all', comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992, come modificato dall' della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.
4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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