Art. 2
Intervento ordinario nelle aree depresse
In vigore dal 6 apr 1993
1. Le risorse finanziarie derivanti dall' della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dagli del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all', comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministrazioni provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalità di cui all', nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96#art-2