Art. 18

Norme organizzatorie per la prima attuazione

In vigore dal 6 apr 1993
1.In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all', comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali. 2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96#art-18

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