Art. 16

Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione

In vigore dal 23 mag 1999
1. Avvalendosi anche del personale di cui all', le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunità europea. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione.

Note all'articolo

  • La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) che e' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nel comma 2, del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96#art-16

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Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione (Art. 16 Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.) — Testo vigente | Portale Normativo