Art. 7
Norme di snellimento delle procedure concorsuali
In vigore dal 4 mar 1993
1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall' per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale.
2. Nel concorso per titoli ed esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30.
4. Ferme restando le attuali competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministro della pubblica istruzione può indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato.
5. Con decreto da emanarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree disciplinari più ampie di quelle attuali, pur nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.
6. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all' del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.
7. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.
8. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività di servizio che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell' della legge 20 maggio 1982, n. 270, non si applica alle commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente.
COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
8. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.
10. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le norme che in materia di concorsi dettano il decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;35#art-7