Art. 4
Dotazioni organiche aggiuntive
In vigore dal 4 mar 1993
1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni
organiche aggiuntive, prevista dall'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge.
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive è stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata.
3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolatico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attività. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Storico versioni
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